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Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo

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Chi Siamo

La Procura per i Minorenni è un organo giudiziario specializzato, istituito presso ogni Tribunale per i Minorenni, caratterizzato dalla specificità delle funzioni ad esso attribuite per ragione del destinatario dei suoi interventi, il minore d'età, la cui tutela è imposta dalla normativa sovranazionale ed interna.

Informazioni di carattere generale su giustizia e minori sono reperibili in un'apposita sezione del sito del Ministero della Giustizia.

                                                                      COMPITI

Il ruolo dei magistrati minorili è estremamente peculiare e del tutto differente da quello dei magistrati ordinari in quanto non si sostanzia solamente nella trattazione dei procedimenti civili, penali, rieducativi governati da norme connotate da specifiche particolarità, ma impone un'attività di diversa natura che, per l'ufficio requirente, si configura come attività di prevenzione primaria e secondaria.

In materia civile, la Procura per i Minorenni ha l'iniziativa processuale a protezione del minore ed a quest'organo pervengono infatti tutte le informative e le segnalazioni che riguardano un minore delle varie forze di polizia giudiziaria e dei servizi (Servizi sociali, Consultori familiari, Servizi di neuropsichiatria infantile, S.E.R.T.), i quali non hanno diretta legittimazione ad agire. La Procura, dopo un'eventuale più approfondita indagine attraverso i Servizi operanti sul territorio, formula al Tribunale per i Minorenni, le idonee richieste volte a stimolare gli opportuni interventi attraverso l'apertura di procedimenti limitativi della potestà genitoriale ovvero di valutazione dello stato di abbandono del minore con eventuale inserimento in una valida famiglia sostitutiva di quella d'origine.

La Procura è non solo organo di promozione dell'azione giudiziaria, ma anche organo di controllo, nell'interesse del minore, dell'operato del giudice, attraverso la partecipazione alle udienze, l'espressione dei visti sui provvedimenti, la formulazione dei pareri nei procedimenti iniziati su istanza dei privati, la redazione degli eventuali reclami contro i decreti.

A ciò va aggiunto l'impegno derivante dalla legge 64/94 che ha dato ratifica ed esecuzione alle Convenzioni internazionali in materia di sottrazione internazionali di minori e di rimpatrio, assegnando alla Procura per i Minorenni il ruolo di longa manus dell'Autorità Centrale, che si concreta nella redazione del ricorso, nella partecipazione al procedimento e nell'esecuzione del provvedimento conclusivo.

Nell'ambito delle attività di prevenzione primaria un particolare rilievo è stato dato da questa Procura per i Minorenni - la cui competenza si esercita sul territorio che corrisponde al distretto della Corte di Appello di Palermo e che abbraccia le provincie di Palermo, Trapani ed Agrigento - all'analisi del fenomeno della dispersione scolastica e dell'evasione del relativo obbligo ed alla individuazione dei più opportuni provvedimenti per contenerlo, operando di concerto e sottoscrivendo protocolli di intesa con i Provveditori e i competenti Assessori comunali. Particolare attenzione è rivolta ai minori nomadi, per loro sistema di vita dediti all'accattonaggio ed alla commissione di furti, e quasi totalmente evasori dell'obbligo scolastico.

Ulteriori attività, nell'ottica predetta, sono costituite dai controlli sugli Istituti che ospitano minori mediante lo studio degli elenchi dei minori ricoverati, periodicamente inviati, e le visite degli istituti medesimi, e ciò al fine di verificare le motivazioni e la durata della loro istituzionalizzazione ed i rapporti con la famiglia d'origine, sì da stimolare i provvedimenti a loro tutela (nei casi più gravi l'apertura di un procedimento per la verifica ed eventuale declaratoria dello stato di abbandono e quindi di adottabilità) e in tal modo prevenire i danni loro derivanti da un indeterminato protrarsi del ricovero in istituto; infine da un monitoraggio del fenomeno delle tossicodipendenze tra i minori e l'incidenza dello stesso sulla commissione dei reati.

Tali attività vanno affiancate al carico inerente la materia penale, che procede dalla fase delle indagini preliminari sulle notizie di reati di qualsiasi natura attribuita a minori d'età sino a quella dell'esecuzione dei provvedimenti e della sorveglianza sulla detenzione.Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni diciotto nel territorio di competenza, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti i referti, le denunzie, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori. Il procedimento penale minorile, che è informato alle c.d. "Regole minime di Pechino", approvate dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1985, è regolato da normativa peculiare finalizzata a contenere i rischi ed i pregiudizi che derivano dal minore con il contatto con l'apparato della giustizia, agevolando le possibilità di rapida fuoriuscita dal circuito penale e riducendo le ipotesi di trattamento carcerario, in un ottica di recupero del minore deviante. Tutte le disposizioni devono essere applicate in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni, anche etico-sociali, della sua decisione (art. 1 c.p.p. min.). Al fine di accertarne l'imputabilità ed il grado di responsabilità ed allo scopo di valutare la rilevanza sociale del fatto, per disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili, acquisisce, poi, unitamente al Pubblico Ministero, notizie sulle condizioni e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore, assumendo, anche senza formalità, informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e ascolta il parere di esperti (art. 9 c.p.p. min.). In ogni stato e grado del procedimento penale, l'Autorità Giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia e di quelli istituiti dagli Enti locali. L'assistenza al minore va assicurata anche da parte dei genitori o di altra persona idonea da lui indicata e ammessa dall'Autorità Giudiziaria.

L'art. 10 c.p.p. min. dichiara inammissibile l'esercizio dell'azione civile per la restituzione ed il risarcimento del danno cagionato da reato e ciò proprio per impedire che un procedimento tutto orientato verso una funzione educativa venga snaturato da problemi ed interessi meramente economici.

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