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Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo

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Mediazione Penale Città di Palermo

PROTOCOLLO DI INTESA (PUBBLICATO IL 16-12-2015) SULLA MEDIAZIONE PER LA CITTA’ DI PALERMO TRA COMUNE DI

    PALERMO, TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO, PROCURA PER I MINORENNI DI

               PALERMO E CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DI PALERMO PREMESSA


                                                                  PREMESSA

Di recente anche a Palermo è stata avvertita l'esigenza di avviare un percorso che individui modalità di relazioni innovative nell'ambito del procedimento penale minorile.

La mediazione è un istituto che ricerca attraverso un canale di comunicazione la possibilità di ricostruire una nuova relazione tra l'autore del reato e la persona offesa, interrotta dalla commissione dello stesso.

La realizzazione di un'esperienza mediativa deve leggersi anche in considerazione della crisi attuale della risposta riabilitativa in un'ottica di giustizia riparativa, che consenta una presa di coscienza non solo da parte dell'autore del reato ma anche da parte della vittima. A quest'ultima viene offerta la possibilità di divenire protagonista attiva del rapporto processuale penale, consentendole uno spazio di ascolto che le restituisca dignità e comprensione.

Sorge conseguentemente l'esigenza di attivare specifici servizi di assistenza alla vittima, prendendone in carico i problemi specifici, unicamente alle esigenze di recupero del minore autore del reato.

Nell'ambito giudiziario minorile, dunque, la mediazione penale appare in linea ai principi informatori delle nuove disposizioni processuali previste dal D.P.R. 448/88 ispirate alla responsabilizzazione a allo sviluppo del senso di realtà del minore e del suo processo di crescita.

In particolare ne sono espressione gli artt.6 (coinvolgimento dei servizi della giustizia minorile e dei servizi sociali territoriali); 9 (accertamenti sulla personalità del minorenne); 27 (sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto); 28 (sospensione del processo e messa alla prova).

In linea con tali premesse si ritiene quindi di avviare un progetto sperimentale che vede impegnate nella fase iniziale le istituzioni summenzionate, in una futura prospettiva di coinvolgimento di altri Enti, anche a raggio territoriale più ampio e con altra competenza istituzionale.

Si conviene pertanto quanto segue:

Art. 1 - Costituzione dell'ufficio per la Mediazione Penale

Si istituisce l'Ufficio della Mediazione Penale per la città di Palermo, che si farà carico di tutte le richieste relative ai procedimenti penali di competenza dell'autorità giudiziaria minorile palermitana i cui indagati o imputati abbiano residenza o stabile domicilio nel territorio del Comune di Palermo.

Art. 2 - Compiti dell'Ufficio

L'Ufficio della Mediazione Penale avrà i seguenti compiti:

  • esaminare le richieste provenienti dall'autorità giudiziaria minorile e verificare la fattibilità dell'intervento di mediazione proposto, attraverso colloqui individuali con le parti interessate;
  • Condurre gli incontri fra le parti;
  • Riferire all’autorità giudiziaria proponente l’esito dell’attività di mediazione;
  • Collaborare con i Servizi minorile e dell’amministrazione della giustizia e con il Servizio Sociale del Comune di Palermo;

Art. 3 - Autorità inviante

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale per i Minorenni si impegnano a segnalare all'Ufficio della Mediazione Penale tutte le situazioni per le quali valutino opportuna un'attività di mediazione. L'incarico non ha carattere di obbligatorietà nè per i mediatori, che valuteranno liberamente la possibilità di praticare un percorso di mediazione, nè per le parti, che potranno negare il consenso all'iniziativa.

Art. 4 - Personale dell'Ufficio della Mediazione Penale

Operano presso l'Ufficio, con la funzione di mediatori, operatori sociali distaccati a tempo parziale o a tempo pieno dai rispettivi enti di appartenenza firmatari dell'accordo. I requisiti richiesti per svolgere la funzione di mediatore presso l'Ufficio sono:

  • formazione professionale di tipo giuridico-sociale, pedagogico, psicologico o di servizio sociale;
  • pregressa esperienza nel settore penale minorile;
  • partecipazione ai corsi di formazione alla mediazione;

Art. 5 - Composizione dell'Ufficio della Mediazione

L'Ufficio è inizialmente composto dal seguente personale:

  • Nr. 2 operatori dei servizi minorili con funzioni di mediatori;
  • Nr. 2 operatori del Comune di Palermo con funzioni di mediatori;
  • Nr. 1 operatore amministrativo del Comune di Palermo;
  • Nr. 3 esecutori servizi generali del Comune di Palermo.

Le suindicate unità di personale potranno essere successivamente modulate in base alle esigenze dell'ufficio.

Art. 6 - Sede dell'Ufficio

Il Comune di Palermo si fa carico di reperire adeguata Sede per l'Ufficio della Mediazione, che deve essere esterna ai locali del Tribunale per i Minorenni e, comunque, facilmente accessibile all'utenza cittadina. Sarà cura del Comune offrire locali accoglienti e riservati, dotati di idonea strumentazione.

Art. 7 - Formazione del personale

Il Centro per la Giustizia Minorile si impegna a garantire e finanziare agli operatori incaricati per l'Ufficio della Mediazione la formazione attraverso corsi mirati organizzati con modalità autonome.

Art. 8 - Uffici giudiziari

Il Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica per i Minorenni di Palermo provvederanno a nominare, rispettivamente, un giudice togato ed uno onorario ed un sostituto quali referenti per la mediazione e si impegnano a sostenerla, partecipando attraverso l'intervento dei giudici e dei sostituti a momenti formativi.

Art. 9 - Verifica

I firmatari del presente protocollo provvederanno alla progressiva verifica dell’andamento e dei risultati dell’Ufficio di mediazione.

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