Il servizio gestisce la ricezione delle istanze che il condannato (o l’avvocato) depositano dopo l’avvenuta notifica dell’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione.
Il servizio risponde alla domanda/bisogno di depositare l’istanza per la concessione di misure penali di comunità o alternative alla detenzione (ad es. affidamento al servizio sociale);
L’istanza deve essere depositata necessariamente entro 30 giorni dalla data dell’ultima notifica;
Possono depositare le istanze i seguenti soggetti:
Occorre essere destinatario di una notifica dell’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione
È necessario presentare la:
Ufficio Esecuzioni Penali;
Al fine di accedere alla misura penale di comunità o alternativa rispetto alla carcerazione, il condannato (o il difensore), ricevuto l’avviso, si reca in Procura per il deposito della relativa istanza. Successivamente l'istanza con l'eventuale documentazione allegata è trasmessa al Tribunale di sorveglianza che emette ordinanza di accoglimento o di rigetto a seguito di udienza (tale ordinanza viene trasmessa in Procura per l’esecuzione).
Il condannato, che deve essere reperibile in questo periodo, può inviare la domanda anche alla P.E.C. penale.procmin.palermo@giustiziacert.it;
Decreto Legislativo 2 Ottobre 2018, n. 121 - Art. 656 c.p.p. - Art. 47 e ss. dell’Ordinamento Penitenziario